Abitazione principale
Torna l’imposta sull’abitazione principale con qualche modifica sostanziale.
I nuovi calcoli dovranno tener conto di una maggiorazione del 5% della rendita catastale (come da L. 662/1996), di un valore catastale maggiorato del 60% (Dl 201/2011) e dell’aliquota prevista dal proprio comune che potrà oscillare tra lo 0,2% e lo 0,6% (a discrezione dei singoli comuni). Una volta ottenuto il calcolo dovranno essere considerate le varie detrazioni possibili, quindi:
•Detrazione fissa di € 200,00;
•Detrazione di € 50,00 per figlio (fino ad un tetto massimo di detrazioni di € 400,00) residente nella stessa abitazione di età non superiore a 26.
Per poter godere delle detrazioni è indispensabile che il contribuente abbia le seguenti caratteristiche:
1.Abbia domicilio e residenza presso l’abitazione principale
2.Deve trattarsi di un’unica unità catastale, infatti in presenza di due o più unità (più di un subalterno) se pur attigue la principale può essere solo una.
Pertinenze: Potrà essere tassata con le stesse aliquote dell’abitazione principale solo una pertinenza per categoria. Quindi una per ogni eventuale categoria catastale quali magazzini, box, tettoie etc…. (ad esempio se come pertinenze si hanno n. 2 box, si potrà beneficiare dell’aliquota di abitazione principale solo per uno dei due. Per il secondo si dovrà effettuare il calcolo relativo alle aliquote previste per gli immobili diversi dalle case).
Fabbricati rurali: Le unità abitative rurali (esenti dal pagamento dell’Ici) , se abitazioni principali, saranno tassate nello stesso modo. E’ importante segnalare anche il fatto che tutti i fabbricati rurali ancora mappati al catasto terreni dovranno essere iscritti al catasto fabbricati entro e non oltre il 30 Novembre 2012.
Vengono inoltre limitati i casi di unità “assimilate” all’abitazione principale, quelle per esempio concesse in uso gratuito ai parenti, se prima potevano essere equiparate nel calcolo dell’aliquota all’abitazione principale, con l’Imu dovranno essere considerate come seconde case.
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